Quali sono i costi di un divorzio consensuale?
[Domanda di Angelo, 26/05/2015] Buongiorno.volevo sapere i costi relativi a un divorzio consensuale .io attualmente sono disocupato.la separazione sempre consensuale e stata presentata dicembre 2012.grazie
Risposta: Sulla base degli elementi forniti non sono in grado di fornirle una risposta esauriente. Ad ogni modo, alla luce della recenti riforme intervenute in materia, le segnalo che in assenza di prole (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti) e di disposizioni di natura patrimoniale che producano effetti traslativi di diritti reali (es. proprietà immobiliari) è ora possibile ottenere la pronuncia di divorzio, con o senza l'assistenza di un legale, chiedendo congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.La procedura è piuttosto semplice e presenta costi piuttosto esigui. E' infatti sufficiente presentarsi dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e compilare un modulo; l'Ufficiale fissa quindi un appuntamento al quale i coniugi dovranno presentarsi personalmente e congiuntamente per rendere la dichiarazione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento. Subito dopo l’atto contenente l’accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile. Trascorsi almeno 30 giorni, entrambi i coniugi dovranno presentarsi ad un secondo appuntamento per la conferma dell’accordo, previo versamento nelle casse comunali di una somma di € 16,00. Da questo momento lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventano definitive. La seconda opportunità è quella di avvalersi della c.d. negoziazione assistita; in tal caso i coniugi possono concludere un accordo attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge), anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti ed inserendo anche patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, oltre che di separazione personale e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In assenza di prole, l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre in presenza di figli minori o non autosufficienti esso è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica e, qualora l'accordo non sia pienamente corrispondente all'interesse dei figli, del Presidente del Tribunale. Ovviamente tale procedura, implicando l'intervento di un legale per ciascun coniuge, implica dei costi maggiori, destinati ad aumentare nel caso di passaggio dinnanzi al Presidente del Tribunale. In ogni caso è possibile richiedere un preventivo di spesa al legale di fiducia o concordare preliminarmente un compenso.
Risposta: Sulla base degli elementi forniti non sono in grado di fornirle una risposta esauriente. Ad ogni modo, alla luce della recenti riforme intervenute in materia, le segnalo che in assenza di prole (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti) e di disposizioni di natura patrimoniale che producano effetti traslativi di diritti reali (es. proprietà immobiliari) è ora possibile ottenere la pronuncia di divorzio, con o senza l'assistenza di un legale, chiedendo congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.La procedura è piuttosto semplice e presenta costi piuttosto esigui. E' infatti sufficiente presentarsi dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e compilare un modulo; l'Ufficiale fissa quindi un appuntamento al quale i coniugi dovranno presentarsi personalmente e congiuntamente per rendere la dichiarazione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento. Subito dopo l’atto contenente l’accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile. Trascorsi almeno 30 giorni, entrambi i coniugi dovranno presentarsi ad un secondo appuntamento per la conferma dell’accordo, previo versamento nelle casse comunali di una somma di € 16,00. Da questo momento lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventano definitive. La seconda opportunità è quella di avvalersi della c.d. negoziazione assistita; in tal caso i coniugi possono concludere un accordo attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge), anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti ed inserendo anche patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, oltre che di separazione personale e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In assenza di prole, l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre in presenza di figli minori o non autosufficienti esso è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica e, qualora l'accordo non sia pienamente corrispondente all'interesse dei figli, del Presidente del Tribunale. Ovviamente tale procedura, implicando l'intervento di un legale per ciascun coniuge, implica dei costi maggiori, destinati ad aumentare nel caso di passaggio dinnanzi al Presidente del Tribunale. In ogni caso è possibile richiedere un preventivo di spesa al legale di fiducia o concordare preliminarmente un compenso.



L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio

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