Gli accordi di separazione dicono di abbandonare la casa entro 3 mesi, è possibile però mantenere il domicilio?

[Domanda di Antonio, 23/07/2015] Salve. Di seguito la mia domanda.
Con la separazione consensuale, sull'omologa del Tribunale si legge che dovevo lasciare l'abitazione entro tre mesi ma, in seguito ad un ulteriore accordo verbale con la mia ex non ho modificato il mio domicilio. Sono tenuto a chiedere la modifica delle condizioni di separazione per rendere l'omologa coerente con la realtà ? Grazie

Risposta: Buongiorno,
le condizioni stabilite al momento della sentenza di separazione, possono essere modificate tramite ricorso ex art. 710 c.p.c.
Normalmente, secondo il dettato dell’articolo sopracitato, i coniugi chiedono la modifica dei provvedimenti che riguardamento l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale o gli alimenti.
La definizione del domicilio, se effettivamente si parla di questo e non di residenza, è una scelta che la persona fa e che ha come dirette implicazioni principali il reperimento personale e l’invio della corrispondenza: non discendono, dalla modifica del domicilio, dirette implicazioni che vadano a toccare tematiche economiche o di affidamento. Quindi, a mio parere, Lei non ha alcun obbligo di chiedere la modifica.
Chiaramente, sottolineo, Lei parla di domicilio: quindi resta, a Suo carico, l’obbligo stabilito dal giudice di lasciare materialmente l’appartamento entro tre mesi dalla sentenza.
Spero di avere interpretato correttamente la Sua richiesta e di averLe dato le informazioni che cercava.

Avv. Alessandra Bocchi
www.studiolegalebocchi.it
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