E' possibile vendere la casa una volta divorziati?

[Domanda di Vittorio, 01/01/2016] Ho gia un divorzio la mia ex moglie vive fuori italia, vorrei vendere la casa ma la mia ex moglie e irreparable non abbiamo figli, come posso fare per vendere casa?

Risposta: il nostro Ordinamento Giuridico prevede, dopo la separazione (o il divorzio), la possibilità per i coniugi di richiedere la modifica delle condizioni stabilite dal Giudice con la sentenza. Tale modifica può essere chiesta, o dall’Avvocato che ha seguito la separazione, mediante istanza ai sensi dell’art. 710 c.p.c. o nel corso del giudizio di divorzio.
 
Il comune denominatore di queste istanze può essere:
  • Il raggiungimento, da parte dei figli, della maggiore età e dell’indipendenza economica
  • Il cambio di residenza di uno dei coniugi che rende difficoltose le visite
  • La mancata corresponsione dell’assegno da parte del coniuge obbligato (ed allora si può agire anche per l’esecuzione forzata relativa al pregresso)
  • La perdita o l’acquisizione di un lavoro da parte di uno dei coniugi
 
In generale, qualunque questione che legittimi il coniuge separato a chiedere la modifica, gli conferisce il diritto di adire il Tribunale, attraverso il proprio Avvocato, per ottenerla.
 
Questo, si badi, però, non comporta un’automatica ed incontrovertibile accettazione della richiesta avanzata: il Giudice adito, infatti, verificherà nuovamente le condizioni economiche, patrimoniali e reddituali dei coniugi, già esaminate prima della pronuncia (di separazione o di divorzio) e valuterà, sulla base delle nuova informazioni o dei nuovi fatti intervenuti, l’opportunità di modificare, magari anche in peggio, gli obblighi di mantenimento a carico del coniuge.
 
Non influisce, in alcun caso, per la proposizione di tale domanda, il fatto che la separazione fosse stata consensuale o giudiziale.
 
Per tutti coloro che, infine, percepiscono un reddito non superiore a € 11.528,41, è possibile recarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio: il Consiglio stesso indicherà una lista di Avvocati iscritti e sarà possibile farsi assistere da un Avvocato senza pagare né il suo onorario né le spese legali. L’Avvocato verrà poi liquidato dallo Stato.


Avv. Alessandra Bocchi
www.studiolegalebocchi.it
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