Quali sono tutte le procedure di divorzio e separazione in Italia?
[Domanda di Giovanni, 28/06/2016] Io vorrei sapere quanto tempo ci vuole per il divorzio breve, vorrei divorziare a causa di tradimenti continui e volevo sapere se posso chiedere il mantenimento visto che ora non sto lavorando e per ultimo a chi mi devo rivolgere per divorziare? Grazie in anticipo.
Risposta: in Italia il divorzio deve, comunque, essere sempre preceduto dalla separazione personale.
Da quanto Lei scrive, non risulta essere separato da Sua moglie quindi dovrà prima procedere in tal senso.
Non è scritto nulla, inoltre, in merito all’eventuale presenza di figli minorenni. Il nostro ordinamento, infatti, prevede la possibilità di “accelerare” i tempi con la separazione ed il successivo divorzio in Comune, a condizione che non ci siano figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Riporto di seguito le linee guida della Separazione e del Divorzio in Comune ed in Tribunale
SEPARAZIONE IN TRIBUNALE
Nel caso di separazione consensuale gli accordi sull’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed eventuali altri beni in condivisione fino a quel momento, seguono la volontà espressa dai coniugi, tramite il loro comune Avvocato, purché sia rispettato l’interesse dei figli: il Giudice, quindi, prenderà atto e confermerà le condizioni prospettategli, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di saluto o ad altre particolari situazioni.
Se però, dopo una iniziale decisione concorde di procedere alla separazione consensuale, uno dei coniugi dovesse cambiare idea, l’altro può procedere in via giudiziale e, addirittura, se l’altro coniuge non si presenta in Tribunale all’udienza fissata per la comparizione, verrà pronunciata la sentenza in contumacia del coniuge che non si è presentato in aula. Nulla, comunque, in Italia può avvenire all’insaputa di uno dei due ex coniugi, in quanto il ricorso, anche se presentato dall’Avocato di uno solo, DEVE essere notificato alla controparte perché questa possa essere dichiarata contumace.
Nel caso di separazione giudiziale, i coniugi, rappresentati e difesi ciascuno dal proprio Avvocato, presenteranno ognuno le proprie istanze ed il Giudice deciderà, in merito all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed eventuali altri beni in condivisione fino a quel momento, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di salute o ad altre particolari situazioni e sempre nel rispetto dell’interesse dei figli.
Il Tribunale competente è quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio
Per tutti coloro che, infine, percepiscono un reddito non superiore a € 11.528,41, è possibile recarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio: il Consiglio stesso indicherà una lista di Avvocati iscritti e sarà possibile farsi assistere da un Avvocato senza pagare né il suo onorario né le spese legali. L’Avvocato verrà poi liquidato dallo Stato.
DIVORZIO IN TRIBUNALE
Nel caso di divorzio, c’è la sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa del decreto di separazione consensuale) che definisce tutte le questioni relative all’affidamento dei figli, al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, all’assegnazione della casa, agli eventuali alimenti all’ex coniuge ed a tutte le singole questioni patrimoniali di ciascuna fattispecie concreta.
- Se per gli ex coniugi le condizioni vanno bene, essi possono procedere ad un divorzio consensuale e la sentenza verrà confermata dal Giudice, purché sia rispettato l’interesse dei figli
- Se, invece, le condizioni non sono più attuabili, per il decorso del tempo o per una modifica nella situazione reale o economica di uno degli ex coniugi, ciascuno può chiedere, attraverso il Suo Avvocato e mediante ricorso per divorzio giudiziale, che vengano riviste le sopracitate statuizioni. Il Giudice, quindi, valuterà i nuovi fatti o le nuove situazioni prospettategli e, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di salute o ad altre particolari situazioni, si pronuncerà in merito a tutti i punti, nell’interesse superiore dei figli.
Questo, si badi, non comporta un’automatica ed incontrovertibile accettazione delle nuove richieste avanzate: il Giudice adito, infatti, verificherà nuovamente le condizioni economiche, patrimoniali e reddituali dei coniugi, già esaminate dal Giudice della Separazione e valuterà, sulla base delle nuove informazioni o dei nuovi fatti intervenuti, l’opportunità di modificare, magari anche in peggio, gli obblighi di mantenimento a carico del coniuge, le disposizioni in materia di affidamento o l’eventuale assegno di alimenti disposto.
Il Tribunale competente è quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio
SEPARAZIONE IN COMUNE
Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità per i coniugi che non abbiano figli minori o maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che non vogliano procedere, con la separazione ad alcun trasferimento di proprietà e che siano d’accordo su tutti i punti della separazione (assegnazione della casa coniugale, eventuali alimenti a favore del coniuge economicamente più debole) di recarsi presso il Comune e, senza l’assistenza di un Avvocato, richiedere la separazione. Chiaramente le tre condizioni sopra indicate sono imprescindibili e devono sussistere tutte e tre.
Non è necessaria l’assistenza di un Avvocato: le parti possono presentarsi da sole.
DIVORZIO IN COMUNE
Il nostro ordinamento giuridico prevede, dal mese di Maggio 2015, la possibilità per i coniugi separati da almeno 1 anno (se la separazione è stata giudiziale o sei mesi, se consensuale) che non abbiano figli minori o maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che non vogliano procedere, con il divorzio ad alcun trasferimento di proprietà e che siano d’accordo su tutti i punti della separazione (assegnazione della casa coniugale, eventuali alimenti a favore del coniuge economicamente più debole) di recarsi presso il Comune e, senza l’assistenza di un Avvocato, richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l’omologa della separazione. Chiaramente le tre condizioni sopra indicate sono imprescindibili e devono sussistere tutte e tre.
Se Vi trovate nelle condizioni sopra indicate potete procedere tranquillamente in Comune, senza l’assistenza di un Avvocato.
Se una sola delle condizioni sopra evidenziate non è soddisfatta, dovrete rivolgerVi ad un Avvocato che presenterà ricorso in Tribunale. Sul punto c’è la possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Se il reddito non supera € 11.528,41, potete recarVi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Vostra città e chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio: il Consiglio stesso indicherà una lista di Avvocati iscritti e sarà possibile farsi assistere da un Avvocato senza pagare né il suo onorario né le spese legali. L’Avvocato verrà poi liquidato dallo Stato.
Avv. Alessandra Bocchi
www.studiolegalebocchi.it
Risposta: in Italia il divorzio deve, comunque, essere sempre preceduto dalla separazione personale.
Da quanto Lei scrive, non risulta essere separato da Sua moglie quindi dovrà prima procedere in tal senso.
Non è scritto nulla, inoltre, in merito all’eventuale presenza di figli minorenni. Il nostro ordinamento, infatti, prevede la possibilità di “accelerare” i tempi con la separazione ed il successivo divorzio in Comune, a condizione che non ci siano figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Riporto di seguito le linee guida della Separazione e del Divorzio in Comune ed in Tribunale
SEPARAZIONE IN TRIBUNALE
Nel caso di separazione consensuale gli accordi sull’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed eventuali altri beni in condivisione fino a quel momento, seguono la volontà espressa dai coniugi, tramite il loro comune Avvocato, purché sia rispettato l’interesse dei figli: il Giudice, quindi, prenderà atto e confermerà le condizioni prospettategli, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di saluto o ad altre particolari situazioni.
Se però, dopo una iniziale decisione concorde di procedere alla separazione consensuale, uno dei coniugi dovesse cambiare idea, l’altro può procedere in via giudiziale e, addirittura, se l’altro coniuge non si presenta in Tribunale all’udienza fissata per la comparizione, verrà pronunciata la sentenza in contumacia del coniuge che non si è presentato in aula. Nulla, comunque, in Italia può avvenire all’insaputa di uno dei due ex coniugi, in quanto il ricorso, anche se presentato dall’Avocato di uno solo, DEVE essere notificato alla controparte perché questa possa essere dichiarata contumace.
Nel caso di separazione giudiziale, i coniugi, rappresentati e difesi ciascuno dal proprio Avvocato, presenteranno ognuno le proprie istanze ed il Giudice deciderà, in merito all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed eventuali altri beni in condivisione fino a quel momento, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di salute o ad altre particolari situazioni e sempre nel rispetto dell’interesse dei figli.
Il Tribunale competente è quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio
Per tutti coloro che, infine, percepiscono un reddito non superiore a € 11.528,41, è possibile recarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio: il Consiglio stesso indicherà una lista di Avvocati iscritti e sarà possibile farsi assistere da un Avvocato senza pagare né il suo onorario né le spese legali. L’Avvocato verrà poi liquidato dallo Stato.
DIVORZIO IN TRIBUNALE
Nel caso di divorzio, c’è la sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa del decreto di separazione consensuale) che definisce tutte le questioni relative all’affidamento dei figli, al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, all’assegnazione della casa, agli eventuali alimenti all’ex coniuge ed a tutte le singole questioni patrimoniali di ciascuna fattispecie concreta.
- Se per gli ex coniugi le condizioni vanno bene, essi possono procedere ad un divorzio consensuale e la sentenza verrà confermata dal Giudice, purché sia rispettato l’interesse dei figli
- Se, invece, le condizioni non sono più attuabili, per il decorso del tempo o per una modifica nella situazione reale o economica di uno degli ex coniugi, ciascuno può chiedere, attraverso il Suo Avvocato e mediante ricorso per divorzio giudiziale, che vengano riviste le sopracitate statuizioni. Il Giudice, quindi, valuterà i nuovi fatti o le nuove situazioni prospettategli e, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di salute o ad altre particolari situazioni, si pronuncerà in merito a tutti i punti, nell’interesse superiore dei figli.
Questo, si badi, non comporta un’automatica ed incontrovertibile accettazione delle nuove richieste avanzate: il Giudice adito, infatti, verificherà nuovamente le condizioni economiche, patrimoniali e reddituali dei coniugi, già esaminate dal Giudice della Separazione e valuterà, sulla base delle nuove informazioni o dei nuovi fatti intervenuti, l’opportunità di modificare, magari anche in peggio, gli obblighi di mantenimento a carico del coniuge, le disposizioni in materia di affidamento o l’eventuale assegno di alimenti disposto.
Il Tribunale competente è quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio
SEPARAZIONE IN COMUNE
Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità per i coniugi che non abbiano figli minori o maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che non vogliano procedere, con la separazione ad alcun trasferimento di proprietà e che siano d’accordo su tutti i punti della separazione (assegnazione della casa coniugale, eventuali alimenti a favore del coniuge economicamente più debole) di recarsi presso il Comune e, senza l’assistenza di un Avvocato, richiedere la separazione. Chiaramente le tre condizioni sopra indicate sono imprescindibili e devono sussistere tutte e tre.
Non è necessaria l’assistenza di un Avvocato: le parti possono presentarsi da sole.
DIVORZIO IN COMUNE
Il nostro ordinamento giuridico prevede, dal mese di Maggio 2015, la possibilità per i coniugi separati da almeno 1 anno (se la separazione è stata giudiziale o sei mesi, se consensuale) che non abbiano figli minori o maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che non vogliano procedere, con il divorzio ad alcun trasferimento di proprietà e che siano d’accordo su tutti i punti della separazione (assegnazione della casa coniugale, eventuali alimenti a favore del coniuge economicamente più debole) di recarsi presso il Comune e, senza l’assistenza di un Avvocato, richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l’omologa della separazione. Chiaramente le tre condizioni sopra indicate sono imprescindibili e devono sussistere tutte e tre.
Se Vi trovate nelle condizioni sopra indicate potete procedere tranquillamente in Comune, senza l’assistenza di un Avvocato.
Se una sola delle condizioni sopra evidenziate non è soddisfatta, dovrete rivolgerVi ad un Avvocato che presenterà ricorso in Tribunale. Sul punto c’è la possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Se il reddito non supera € 11.528,41, potete recarVi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Vostra città e chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio: il Consiglio stesso indicherà una lista di Avvocati iscritti e sarà possibile farsi assistere da un Avvocato senza pagare né il suo onorario né le spese legali. L’Avvocato verrà poi liquidato dallo Stato.
Avv. Alessandra Bocchi
www.studiolegalebocchi.it



L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio

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