In caso di separazione la moglie può trasferirsi in un'altra città con il figlio?
[Domanda di Graziella, 02/07/2012] Ho un amico che vuole separarsi dalla moglie, hanno un figlio di 9 anni. C'è il sospetto che lei voglia trasferirsi da Ravenna dove abita, a Roma dalla sorella, con il figlio...può farlo? Il padre è molto legato al figlio...Grazie mille in anticipo
Risposta: L'art. 155 primo comma del codice civile prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali senz'altro quelle relative alla residenza del minore debbano essere assunte concordemente dai genitori, a meno che sia stato disposto, per particolari motivi, l’affidamento esclusivo del minore ai sensi dell’art 155 bis codice civile. L’art. 155 quater c.c. dispone che “nel caso in cui uno dei coniugi cambi residenza o domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”. Nel caso in cui i genitori non riescano a trovare un accordo, spetterà quindi al Tribunale risolvere la controversia, modificando, se del caso, le condizioni vigenti sull’affidamento del minore ed adottando gli opportuni provvedimenti. Nell'assumere tale decisione, il giudice dovrà tener presente non tanto l’interesse dei genitori di vedere od avere con sè il figlio, quanto e soprattutto l’interesse esclusivo di quest’ultimo, tenendo in debito conto il rapporto intercorrente con il luogo ove egli intrattiene rapporti affettivi, educativi e sociali, nonchè le stesse modalità di svolgimento dell'affido condiviso, a salvaguardia della continuità di relazione e di scambio affettivo. Nel caso di specie, considerata l'età del minore, il padre potrà comunque chiedere la collocazione prevalente dello stesso presso di sè.
Risposta: L'art. 155 primo comma del codice civile prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali senz'altro quelle relative alla residenza del minore debbano essere assunte concordemente dai genitori, a meno che sia stato disposto, per particolari motivi, l’affidamento esclusivo del minore ai sensi dell’art 155 bis codice civile. L’art. 155 quater c.c. dispone che “nel caso in cui uno dei coniugi cambi residenza o domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”. Nel caso in cui i genitori non riescano a trovare un accordo, spetterà quindi al Tribunale risolvere la controversia, modificando, se del caso, le condizioni vigenti sull’affidamento del minore ed adottando gli opportuni provvedimenti. Nell'assumere tale decisione, il giudice dovrà tener presente non tanto l’interesse dei genitori di vedere od avere con sè il figlio, quanto e soprattutto l’interesse esclusivo di quest’ultimo, tenendo in debito conto il rapporto intercorrente con il luogo ove egli intrattiene rapporti affettivi, educativi e sociali, nonchè le stesse modalità di svolgimento dell'affido condiviso, a salvaguardia della continuità di relazione e di scambio affettivo. Nel caso di specie, considerata l'età del minore, il padre potrà comunque chiedere la collocazione prevalente dello stesso presso di sè.



L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio

Separazione: definizione
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