Nella separazione consensuale chi decide l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento della prole e l'assegno di mantenimento?

[Domanda di Fabio, 06/09/2012] Salve, ho ricevuto lettera dall'avvocato di mia moglie per avviare le pratiche di separazione consensuale. Siamo sposati da 14 anni con 2 figlie di 7 e 10 anni. Abbiamo una casa di proprietà su cui dovremmo pagare un mutuo per i prossimi 18 anni.
La richiesta di mia moglie è che a lei rimanga l'uso della casa, le due figlie in affidamento, che io paghi la meta del mutuo, e le dia l'assegno famigliare. A me non resterebbe che andare affitto e pagare mutuo e assegno di mantenimento delle figlie.
La mia richiesta, vista la mia provenienza da Milano città di nascita, e non avendo parenti stretti in zona, è avere una figlia in affidamento, e l'uso della casa di proprietà, chiedendo a mia moglie di tornare a casa dai suoi con una figlia.
Chiedo il vostro parere sulle possibilità che ho di ottenere ciò che ho chiesto o se quello che mi è stato offerto è il massimo che posso avere. Attualmente viviamo ancora sotto lo stesso tetto.


Risposta: Innanzitutto consideri che difficilmente il giudice accetta di separare due sorelle in conseguenza della separazione dei coniugi. Premesso che non mi è chiaro se sua moglie sia o meno autosufficiente nè conosco l'età della prole, per cui mi è impossibile fornirle un parere più completo, senz'altro le richieste della signora necessitano di essere ridimensionate; per contro la sua controproposta mi sembra di difficile proponibilità.
In ogni caso, il versamento della rata del mutuo da parte del genitore non collocatario in giurisprudenza viene generalmente considerata come una forma di partecipazione alle spese per il mantenimento, per cui anche nel caso in cui la casa fosse assegnata a sua moglie in quanto prevalentemente collocataria della prole, il giudice ne terrà debito conto nella determinazione della misura dell'assegno da corrispondere.
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