Dopo la separazione è possibile una conciliazione di fatto?

[Domanda di Cuono, 07/10/2012] Separato legalmente nel 2005, omologata allo stato civile inizio 2006, dopo aver vissuto per conto mio fino al 2008, previo richiesta della ex, ho trasferito la mia residenza presso la casa coniugale a lei assegnata. Fino al 2010 ho vissuto in caserma, successivamente tra casa della mia nuova compagna, caserma, casa dei genitori e saltuariamente nella casa coniugale per assistenza ai figli. Nel dicembre 2011 mi sono trasferito con la mia nuova compagna ad Acerra (Napoli), trasferendo anche la mia residenza e prendendo una casa in locazione. Ora mi vedo arrivare un ricorso con separazione giudiziale con addebito da parte dell'avvocato della mia ex perchéa suo dire chi scrive portando la propria residenza presso l'abitazione della ex moglie si è di fatto conciliato con la propria ex restaurando di fatto il nucleo familiare, e che a seguito di questa conciliazione attualmente convive more uxorio con un'altra donna e che il mio comportamento, cioè facendomi vedere con questa mia nuova compagna, costituisce una gravissima violazione dei fondamentali doveri coniugali di fedeltà e lealtà.
Le mie domande sono queste: se siamo separati legalmente dal 2005 e se pur portando per motivi economici la propria residenza e su proposta della ex può questo portare a formulare nuova richiesta di separazione con addebito? Mai ho formulato, ne verbalmente, ne per iscritto la volontà di riconciliarmi! Può per i motivi rappresentati dalla ex richiedere un aumento per l'assegno alimentare dovuto ai propri figli (oggi e di 400 €) e addirittura pur lavorando (percepisce circa 1100 € mensile) richiedere un assegno di mantenimento per lei, prima non concesso, di 150 € mensile? Faccio presente che ha fronte dei 1700/1800 € mensile che percepivo all'atto della sentenza di separazione, oggi la mia busta paga e di € 1583,01.
Grazie


Risposta: Mi perdoni ma non mi è chiaro per quale motivo sua moglie avrebbe dovuto chiederle di ristabilire la residenza nell'ex casa coniugale e per quale motivo lei abbia ritenuto opportuno farlo. Ad ogni buon conto, sicuramente la ripresa della convivenza se non accompagnata dalla ripresa della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può considerarsi come una conciliazione di fatto. Se sua moglia ha dedotto invece specifici elementi idonei a suffragare l'ipotesi di una conciliazione, su di lei incombe la prova contraria.
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