Per risposarsi, da quando si contano i 300 giorni dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio?

[Domanda di Simona, 09/02/2013] L'art.89 del codice civile recita proprio così: "non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio".
Ma i 300 giorni si contano da quando si hanno in mano le carte del tribunale o dal momento che ho chiesto il divorzio? E se volessi sposarmi prima dei 300 giorni, che carte devo consegnare in comune? Io non convivo da 4 anni con il mio ex marito ed ho chiuso le tube anni fa, non resto in cinta di sicuro.


Risposta: Prosegue la norma stabilendo che "Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza (3), anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
La lettera B) citata prevede appunto il caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale ovvero intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
Considerato che per potersi risposare dovrebbe prima separarsi e poi attendere tre anni per ottenere la pronuncia di divorzio, credo che la norma non sia di nessun ostacolo.
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