Chiedere il divorzio se già incinta di un altro partner, cosa si può fare?

[Domanda di Sonia, 20/01/2016] Un anno fa mi sono lasciata con mio marito dopo 8 mesi di matrimonio..abbiamo una bambina di 2 anni..da pochi mesi ho un nuovo compagno e sono incinta..a breve chiederò il divorzio cosa mi succederà? ? Mi porteranno via la bambina?? Aiutatemi x favore. .ho 25 anni..

Risposta: nel nostro Ordinamento Giuridico non si può procedere al divorzio senza prima essere separati. Quindi il primo passo è la separazione dei coniugi, che può avvenire davanti:
 
  • al Tribunale, in forma consensuale o giudiziale, con l’assistenza di un Avvocato. Se le parti concordano su tutti i punti, la separazione potrà essere presentata da un solo Avvocato che rappresenta entrambi i coniugi e sarà consensuale. Altrimenti ciascuno avrà il proprio Avvocato e la separazione sarà giudiziale.
  • all’Ufficiale di Stato Civile, in Comune (per i coniugi che non abbiano figli minori o maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che non abbiano questioni patrimoniali da definire e che siano d’accordo su tutti i punti della separazione (assegnazione della casa coniugale, eventuali alimenti a favore del coniuge economicamente più debole) di recarsi presso il Comune e, senza l’assistenza di un Avvocato, richiedere la separazione. Chiaramente le tre condizioni sopra indicate sono imprescindibili e devono sussistere tutte e tre.
SEPARAZIONE IN TRIBUNALE
 
Nel caso di separazione consensuale gli accordi sull’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed eventuali altri beni in condivisione fino a quel momento, seguono la volontà espressa dai coniugi, tramite il loro comune Avvocato, purché sia rispettato l’interesse dei figli: il Giudice, quindi, prenderà atto e confermerà le condizioni prospettategli, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di saluto o ad altre particolari situazioni.
 
Nel caso di separazione giudiziale, i coniugi, rappresentati e difesi ciascuno dal proprio Avvocato, presenteranno ognuno le proprie istanze ed il Giudice deciderà, in merito all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed eventuali altri beni in condivisione fino a quel momento, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di saluto o ad altre particolari situazioni e sempre nel  rispetto dell’interesse dei figli.
 
Per tutti coloro che, infine, percepiscono un reddito non superiore a € 11.528,41, è possibile recarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio: il Consiglio stesso indicherà una lista di Avvocati iscritti e sarà possibile farsi assistere da un Avvocato senza pagare né il suo onorario né le spese legali. L’Avvocato verrà poi liquidato dallo Stato.
 
SEPARAZIONE IN COMUNE
 
Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità per i coniugi che non abbiano figli minori o maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che non abbiano questioni patrimoniali da definire e che siano d’accordo su tutti i punti della separazione (assegnazione della casa coniugale, eventuali alimenti a favore del coniuge economicamente più debole) di recarsi presso il Comune e, senza l’assistenza di un Avvocato, richiedere la separazione. Chiaramente le tre condizioni sopra indicate sono imprescindibili e devono sussistere tutte e tre.
 
Non è necessaria l’assistenza di un Avvocato: le parti possono presentarsi da sole.
 
Non esiste più l’addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale, ma esiste sempre la possibilità, per altri motivi che ad uno dei coniugi venga addebitata la separazione: in quel caso ne discendono conseguenze prettamente economiche e, generalmente, si esclude l’affidamento esclusivo dei figli al coniuge che ha causato la separazione.
 

Avv. Alessandra Bocchi
www.studiolegalebocchi.it
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