Se dopo la separazione i coniugi convivono nella stessa casa, questo comporta la riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione?
[Domanda di Antonio, 24/01/2013] Chiar.mo Avvocato, mi permetto di disturbarLa perchè avrei necessità di un chiarimento specifico su di una tesi che ritengo di poter invocare dopo avere letto due Sue risposte a quesiti.
Separato consensualmente da molti anni perchè ho dilapidato un patrimonio al gioco, ed abito (come riportato nel ricorso omologato) da solo in un immobile (alta collina) di proprietà di mia moglie e dell'unica nostra figlia (da pochi anni non più minore) . Sono anziano (ottantenne) ed ammalato, la casa dove abito è fredda, umida ed anche decentrata, motivi per la quale durante l'inverno è per me estremamente difficile e pericoloso viverci stabilmente. Per ragioni economiche non ho la possibilità di affittare un monolocale in città.
Mia moglie e mia figlia vivono in città in un immobile di loro proprietà.
Considerando che in tale immobile vi è la possibilità di assegnare una camera ed un bagno per la mia esclusiva utilizzazione, ho loro chiesto di poter risiedere, non stabilmente ma solo saltuariamente e solo durante il periodo invernale, in città nella loro abitazione; senza alcun significato di riappacificazione.
Mia figlia ne sarebbe felice ed anche mia moglie, con la quale conservo ottimi rapporti, è d’accordo solo che quest’ultima chiede la legalizzazione del fatto onde evitare che ciò possa essere interpretato come ripristino della comunione di vita spirituale e materiale.
Vorrei porre ricorso al Tribunale, ma mi necessita conoscere il Suo prezioso parere ed anche gli estremi della Sentenza della Cassazione da Lei riportata nelle risposte ai sig. Fabio (13.9.2012) e Pagliuca (16.8.2012). Chiedo molte scuse per il disturbo e porgo molti ossequi.
Risposta: Perché si abbia riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto con la separazione (Cass., massima sent. n. sent. n. 3744 del 15.03.2001).
Perché ricorra un’ipotesi di riconciliazione è indispensabile una chiara ed effettiva volontà di restaurare una vita insieme, che deve manifestarsi con elementi esteriori oggettivi e accertabili che prevalgono sulla sfera dei sentimenti: non basta, infatti, la convinzione e il sentimento di uno dei due coniugi, ma è necessario un comportamento concludente, perdurante e inequivocabile da parte di entrambi alla ricostituzione della comunione coniugale (Cass. Civ. Sez. I, 01 agosto 2008 n. 21001; Cass. Civ. Sez. I, 25 maggio 2007 n. 12314).
Nel suo caso credo sarebbe sufficiente ed opportuna una scrittura privata in cui dare atto della temporanea ripresa della sola coabitazione, con esclusione quindi dell'intenzione di riprendere la comunione spirituale e materiale.
Separato consensualmente da molti anni perchè ho dilapidato un patrimonio al gioco, ed abito (come riportato nel ricorso omologato) da solo in un immobile (alta collina) di proprietà di mia moglie e dell'unica nostra figlia (da pochi anni non più minore) . Sono anziano (ottantenne) ed ammalato, la casa dove abito è fredda, umida ed anche decentrata, motivi per la quale durante l'inverno è per me estremamente difficile e pericoloso viverci stabilmente. Per ragioni economiche non ho la possibilità di affittare un monolocale in città.
Mia moglie e mia figlia vivono in città in un immobile di loro proprietà.
Considerando che in tale immobile vi è la possibilità di assegnare una camera ed un bagno per la mia esclusiva utilizzazione, ho loro chiesto di poter risiedere, non stabilmente ma solo saltuariamente e solo durante il periodo invernale, in città nella loro abitazione; senza alcun significato di riappacificazione.
Mia figlia ne sarebbe felice ed anche mia moglie, con la quale conservo ottimi rapporti, è d’accordo solo che quest’ultima chiede la legalizzazione del fatto onde evitare che ciò possa essere interpretato come ripristino della comunione di vita spirituale e materiale.
Vorrei porre ricorso al Tribunale, ma mi necessita conoscere il Suo prezioso parere ed anche gli estremi della Sentenza della Cassazione da Lei riportata nelle risposte ai sig. Fabio (13.9.2012) e Pagliuca (16.8.2012). Chiedo molte scuse per il disturbo e porgo molti ossequi.
Risposta: Perché si abbia riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto con la separazione (Cass., massima sent. n. sent. n. 3744 del 15.03.2001).
Perché ricorra un’ipotesi di riconciliazione è indispensabile una chiara ed effettiva volontà di restaurare una vita insieme, che deve manifestarsi con elementi esteriori oggettivi e accertabili che prevalgono sulla sfera dei sentimenti: non basta, infatti, la convinzione e il sentimento di uno dei due coniugi, ma è necessario un comportamento concludente, perdurante e inequivocabile da parte di entrambi alla ricostituzione della comunione coniugale (Cass. Civ. Sez. I, 01 agosto 2008 n. 21001; Cass. Civ. Sez. I, 25 maggio 2007 n. 12314).
Nel suo caso credo sarebbe sufficiente ed opportuna una scrittura privata in cui dare atto della temporanea ripresa della sola coabitazione, con esclusione quindi dell'intenzione di riprendere la comunione spirituale e materiale.



L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio

Separazione: definizione
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