Separazione Giudiziale

La separazione giudiziale è una delle due tipologie di separazione legale previste dalla legislazione italiana.

Separazione GiudizialeLa separazione giudiziale, a differenza della separazione consensuale, prevede un vero e proprio procedimento contenzioso e può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi, qualora non si raggiunga un accordo per addivenire ad una separazione consensuale oppure si intenda richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento della violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (quali, ad esempio, il dovere di coabitazione, cura della prole, fedeltà, assistenza morale e materiale) da parte di uno dei coniugi che abbia determinato la cessazione del rapporto.

In seguito al deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale di competenza, tramite decreto, fissa la data dell’udienza alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente. Un coniuge, assistito da un legale, notifica all’altro il ricorso introduttivo del procedimento ed il decreto di fissazione dell’udienza, invitandolo a comparire dinanzi al Tribunale.

Successivamente il giudizio di separazione giudiziale si sviluppa in due fasi.

Prima Fase Procedimento Separazione Giudiziale

La prima prevede la comparizione personale di entrambi i coniugi davanti al Presidente del Tribunale. La comparizione avviene con le stesse modalità previste nella separazione consensuale. Secondo quanto disposto dall’art.708 del Codice di Procedura Civile (C.P.C.), durante l’udienza di comparizione il Presidente deve sentire i due coniugi uno alla volta e poi entrambi insieme, al fine di tentare una conciliazione tra le parti.

Se i coniugi trovano un accordo, il Presidente procede redigendo il processo verbale della conciliazione. Nel caso in cui invece i coniugi non trovino un accordo, il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, pronuncia con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa la data per l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Secondo quanto stabilito dall’art.709 c.p.c., l'ordinanza con cui il Presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore deve essere notificata (nei termini stabiliti dall’ordinanza) dall’attore al convenuto non comparso, e deve poi essere comunicata anche al pubblico ministero.

Devono decorrere 45 giorni tra la data dell'ordinanza e la data dell'udienza di comparizione e trattazione.

Con l’ordinanza il Presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, c.p.c. numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 c.p.c., primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Il Presidente provvedere analogamente anche nel caso in cui il coniuge convenuto non compaia, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

È possibile proporre reclamo contro i provvedimenti provvisori tramite ricorso alla Corte d’Appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve però essere proposto entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Seconda Fase Procedimento Separazione Giudiziale

Nella seconda fase, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario davanti al giudice istruttore, e si conclude con una sentenza.

È possibile dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza parziale e non definitiva, già in conseguenza alla prima udienza; successivamente, la causa prosegue secondo rito fino alla sentenza definitiva che costituisce l'esaurimento della fase di primo grado del giudizio. In questo modo, è possibile richiedere il divorzio anche prima della pronuncia della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie. È comunque possibile fare appello contro la sentenza.

Instaurata una separazione giudiziale, questa può essere trasformata in separazione consensuale, anche in corso di causa e sino alla pronuncia della sentenza definitiva, ma non è prevista l’ipotesi contraria, per cui la quale dovrà invece avviarsi un nuovo procedimento.

Come nel caso della separazione consensuale, anche le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate, qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.