Separazione per Colpa

Che Cos’è la Separazione per Colpa?

La separazione per colpa era un istituto in vigore fino alla Riforma del Diritto di Famiglia del 1975, che prevedeva la separazione per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio. Questo voleva dire che, nella disciplina codicistica originaria (quella del 1942), la separazione giudiziale tra i due coniugi era prevista solamente per determinate cause, che erano riconducibili a gravi violazioni dei doveri familiari e del matrimonio.

Alcune cause che determinavano la separazione per colpa erano ad esempio:
  • adulterio (tradimento da parte del marito o della moglie)
  • volontario abbandono del coniuge
  • eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi verso il coniuge
  • mancata fissazione della residenza da parte del marito
  • condanna penale superiore a cinque anni
Separazione per ColpaIn questa vecchia concezione, quindi, la separazione veniva pronunciata come una sorta di sanzione per i fatti commessi da uno dei due coniugi (o dal marito o dalla moglie). La separazione era possibile solo nel caso di comportamento “colpevole” da parte di uno dei due coniugi.

Non era infatti previsto, tra le cause di separazione, il così detto “fallimento oggettivo” della relazione coniugale. Alla base della separazione per colpa c’erano infatti i fondamenti della concezione autoritaria e gerarchica della famiglia, in cui non ci si poteva sottrarre agli obblighi del matrimonio (e quindi separarsi) solamente all’avverarsi di determinate cause tassative.

Solamente con la Legge sul Divorzio n.898 del 01/12/1970 e con la Riforma del Diritto di Famiglia (Legge n.151 del 1975) questa vecchia disciplina venne abrogata.

Eliminazione del Principio della Colpa della Separazione

Ad oggi quindi, la separazione per colpa non esiste più, ma è stata sostituita da una serie di norme che hanno come presupposto l’uguaglianza tra i coniugi (uguaglianza sia morale che giuridica).

Sono quindi state eliminate quelle cause tassative che determinavano la possibilità di ottenere la separazione giudiziale, e sono state sostituite dalle norme previste dell’articolo 151 del Codice Civile. Nel comma 1 di tale articolo viene infatti indicato che “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Con la riforma del 1975 è stato quindi eliminato il concetto di “colpa” ed è stato sostituito con il principio di “consenso”, fondando la causa della separazione sulla impossibilità del continuare la convivenza o sulla presenza di comportamenti che potrebbero avere ripercussioni gravi sull’educazione di figli.

Inoltre il secondo comma dell’art.151 c.c. ha introdotto anche un’altra novità: la possibilità di richiedere al Giudice l’addebito della separazione all’altro coniuge, quando è questi ad aver determinato, con i suoi comportamenti, l’intollerabilità della convivenza coniugale.

Siccome le conseguenze dell’addebito della separazione sono notevoli (per quanto riguarda assegno di mantenimento, affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, diritti ereditari, ecc.), spesso ci si affida ad investigatori privati per la raccolta delle prove documentali da presentare in giudizio.

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