Assegno di Mantenimento Figli

L’articolo 155 IV comma del Codice Civile dispone che ciascuno dei genitori è obbligato a provvedere al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.

Nella causa di separazione tra i coniugi, il giudice dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione i seguenti fattori:
  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • la permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di ciascun genitore;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con l’avvento della Legge 8 Febbraio 2006 n. 54, che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non viene meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, attraverso la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, tenendo conto delle loro esigenze di vita, del contesto familiare e sociale di appartenenza.

Il giudice, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, dovrà valutare la capacità economica di ciascun genitore, considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di loro.

Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all’articolo 710 C.P.C. e non cessa ipso facto quando il figlio diventa maggiorenne o raggiunge l’autosufficienza economica. Pertanto, il genitore obbligato dovrà sempre richiedere l’intervento del Tribunale.

Ciò premesso, proprio il conseguimento della maggiore età unitamente al fatto che il figlio sia economicamente indipendente e autosufficiente, sono i presupposti per richiedere la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato.

Così come disposto dall’articolo 155 quinquies del Codice Civile, nel giudizio di separazione, il giudice può altresì disporre un assegno di mantenimento anche a favore dei figli maggiorenni, purché essi non siano economicamente indipendenti.

Tale assegno, salva diversa disposizione, è versato direttamente all’avente diritto.

L’assegno di mantenimento è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.