Il Mantenimento nella Separazione

Il mantenimento nella separazione è un concetto che può essere riferito sia al mantenimento del coniuge che al mantenimento dei figli in seguito alla separazione.

Per quanto riguarda il mantenimento del coniuge, nel caso di separazione con addebito, il coniuge a cui è stata addebita la separazione deve versare all’altro un assegno di mantenimento nel caso in cui questi non abbia mezzi propri che gli consentano di mantenere lo stesso tenore di vita del matrimonio.

Per quanto riguarda invece il mantenimento dei figli, spetta a entrambi i coniugi provvedere al loro mantenimento, in proporzione alle proprie necessità.

La Natura Giuridica dell’Obbligo al Mantenimento del Coniuge nella Separazione

Mantenimento separazione coniugiIn seguito alla Riforma del Diritto di Famiglia (Legge n. 151 del 19 maggio 1975), nell’interpretazione della dottrina ci si è interrogati sull’esistenza o meno di una soluzione di continuità tra il dovere di contribuzione in costanza di convivenza tra i coniugi (vedi articolo 143 C.C., comma 3 “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”) e il mantenimento del coniuge in seguito alla separazione (vedi articolo 156 C.C., comma 1 “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”).

Alcuni sostengono che sia il diritto all’assistenza materiale del coniuge durante il loro matrimonio a implicare il mantenimento anche in seguito alla separazione, visto che il vincolo di mantenimento e di solidarietà economica derivante dal matrimonio non si estingue e quindi non vengono sospesi ne estinti neppure i diritti economici che spettano a entrambi i coniugi.

Secondo altri invece il mantenimento nella separazione non avrebbe alcuna linea di continuità con i doveri del matrimonio e si riferirebbe quindi ad una nuova situazione.

Queste due visioni dipendo probabilmente dalle due differenti interpretazioni della separazione: come face preparatoria al divorzio o come fase di “riflessione” che può portare a una riconciliazione tra i coniugi.

Secondo la visione della giurisprudenza di legittimità, invece, è norma comune interpretare la causa di separazione tra i coniugi come una situazione che conserva gli effetti del matrimonio, a patto che siano compatibili con la cessazione della convivenza e con lo stile di vita dei coniugi. Secondo questa interpretazione, quindi, il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione, e che non dispone di mezzi propri che gli consentano di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, ha diritto ad ottenere un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge (sempre che sussista una disparità di reddito tra marito e moglie). In questo caso infatti l’assegno di mantenimento del coniuge ha lo scopo di riequilibrare (in un’ottica solidaristica) i rapporti economici tra i due coniugi visto che la separazione non implica la cessazione dei doveri di solidarietà economica del matrimonio.

Va sottolineato, comunque, che il presupposto fondamentale per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento è che ci sia una disparità economica tra marito e moglie e la mancanza di mezzi atti a mantenere il tenore di vita di cui si godeva nel matrimonio.