Assegno di Mantenimento Moglie e Coniuge

Durante la vita matrimoniale, l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, seppur disciplinato rigorosamente dal legislatore, appare un elemento naturale.

Con il sopraggiungere della crisi coniugale e la conseguente intollerabilità della convivenza, questo obbligo di mantenimento, unitamente all’affidamento dei figli minori, costituisce la principale causa di controversia in sede di separazione.

Così come disciplinato dall’articolo 156 del Codice Civile, il giudice stabilisce che il coniuge al quale non è addebitabile la separazione, nel caso in cui questi non abbia un adeguato reddito, ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Assegno Mantenimento Moglie o Coniuge: Quando è Dovuto?

I presupposti per l’ottenimento dell’assegno di mantenimento sono:
  • la non addebitabilità della separazione al coniuge (moglie o marito) che richiede l’assegno;
  • la mancanza, per il beneficiario, di propri adeguati redditi e mezzi di sostentamento;
  • una disparità economica tra i coniugi.

Calcolo Assegno di Mantenimento

Il giudice, al fine di determinare un corretto importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge, dovrà tener conto non solo dei redditi derivanti dall’attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale, di eventuali investimenti e cespiti.

Altro elemento importante per la quantificazione dell’assegno è l’attitudine a lavorare da parte del coniuge richiedente. Il giudice, infatti, valuterà se costui sia nella concreta possibilità di svolgere una attività lavorativa retribuita, considerando diversi fattori, quali l’età, l’esperienza lavorativa, la situazione di salute, il tempo intercorso dall’ultima prestazione di lavoro e, alla luce di tali valutazioni, potrà disporre una diminuzione dell’assegno.

Dovrà, altresì, essere accertato il tenore di vita dei coniugi, goduto nel corso del matrimonio, e verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli consentano di conservare detto tenore, indipendentemente dalla percezione o meno dell’assegno di mantenimento. In caso tale accertamento dia esito negativo, sarà compito del giudice riequilibrare l’effettiva capacità economica dei coniugi, decidendo il quantum più idoneo a stabilizzare, per quanto possibile, la situazione di disparità.

Revisione Assegno di Mantenimento

Sia l’avente diritto che l’obbligato, possono sempre richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, purché dimostrino un comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento.

Mutamenti si possono avere, allorquando, dopo la pronuncia del provvedimento, vi sia un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi, o un deterioramento della situazione economica, a causa ad esempio della perdita di lavoro, del fallimento della società amministrata. Altre ipotesi sono l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario o la costituzione di un nuovo nucleo familiare, che comporti il mantenimento di figli nati dalla nuova unione, da parte del coniuge obbligato.

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.