Rivalutazione Assegno di Mantenimento

L’assegno di mantenimento del coniuge senza prole e del coniuge con prole, in caso di separazione o di divorzio, si rivaluta annualmente per gli adeguamenti agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) pubblica periodicamente gli indici "FOI" (cioè gli "Indici dei Prezzi al Consumo per Famiglie di Operai e Impiegati") al netto dei tabacchi a cui far riferimento per il calcolo della rivalutazione dell’assegno di mantenimento.

L'ISTAT pubblica i dati tabellari degli indici FOI in due diverse variazioni: la variazione mensile e la variazione media annuale. Le tabelle ISTAT sono pubbliche e consultabili anche online sul sito http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/.

Generalmente, salvo diverse indicazioni ben esplicitate nella sentenza del giudice, possono sorgere diverse interpretazioni e conflitti, sia rispetto all'indice da adottare, sia rispetto al mese (da gennaio oppure dal mese corrispondente all'inizio del versamento) in cui viene calcolato l'aggiornamento di rivalutazione.

Di solito la soluzione che viene accettata e ritenuta più adatta ed equa per entrante le parti (chi paga l’assegno e chi lo riceve) è l’utilizzo dell'indice medio annuale perché così la rivalutazione non risente delle variazioni mensili. L’ISTAT ha pubblicato il Comunicato annuale relativo al costo della vita nel 2011. Il valore medio annuo del 2011 è +2,7%. Gli assegni di mantenimento (in casi di separazione o divorzio) vanno quindi rivalutati, a partire dal 1° gennaio 2012, del 2,7%.


Tabella Rivalutazione Assegno Mantenimento Indici ISTAT FOI

Rivalutazione Assegno Mantenimento Indici ISTAT FOI
I soli dati pubblicati dall'ISTAT hanno carattere di ufficialità per l’adeguamento e il calcolo della rivalutazione dell’assegno di mantenimento.