Coppia non sposata ma con figli, cosa fare in caso di separazione?

[Domanda di Gabriele, 22/01/2016] Buongiorno Avvocato, divorziato convivo da 6 anni con una compagna, anch’essa divorziata, in una casa di mia proprietà sulla quale sto ancora pagando il mutuo.
Con noi vivono i nostri due figli di 4 anni e due figli maggiorenni (una terza figlia convive) che la mia compagna ha avuto dal suo matrimonio concluso.
Ora, a seguito soprattutto del comportamento dei due figli maggiorenni, la nostra relazione di coppia è compromessa, la madre si è schierata con loro contro di me. Lei vorrebbe la soluzione più comoda, cioè che io me ne andassi lasciando loro la casa e magari pagando il mantenimento per i nostri due figli. La situazione è in evoluzione, non ne abbiamo mai parlato serenamente, solo allusioni e battute purtroppo in presenza dei figli. Inoltre:
  • Lo scorso anno la mia compagna ha venduto un suo appartamento dal quale le sono rimasti 45 mila euro.
  • Durante la separazione giudiziaria alla mia compagna, e al suo ex marito, il tribunale aveva loro tolto la patria potestà relativa loro figli.
Domande:
  • Quali sono i passi da fare? Chi si dovrebbe occupare del nostro “caso”? Un giudice?
  • in caso di “separazione” la mia casa a chi verrebbe (presumibilmente) assegnata?
  • E i nostri due figli in comune? Essendoci il precedente della revoca della patria potestà alla mia compagna, come potrebbe decidere il giudice?


Risposta: il nostro Ordinamento Giuridico prevede, dopo la separazione (o il divorzio), la possibilità per i coniugi di richiedere la modifica delle condizioni stabilite dal Giudice con la sentenza. Tale modifica può essere chiesta, o dall’Avvocato che ha seguito la separazione, mediante istanza ai sensi dell’art. 710 c.p.c. o nel corso del giudizio di divorzio.
 
Il comune denominatore di queste istanze può essere:
  • Il raggiungimento, da parte dei figli, della maggiore età e dell’indipendenza economica
  • Il cambio di residenza di uno dei coniugi che rende difficoltose le visite
  • La mancata corresponsione dell’assegno da parte del coniuge obbligato (ed allora si può agire anche per l’esecuzione forzata relativa al pregresso)
  • La perdita o l’acquisizione di un lavoro da parte di uno dei coniugi
In generale, qualunque questione che legittimi il coniuge separato a chiedere la modifica, gli conferisce il diritto di adire il Tribunale, attraverso il proprio Avvocato, per ottenerla.
 
Questo, si badi, però, non comporta un’automatica ed incontrovertibile accettazione della richiesta avanzata: il Giudice adito, infatti, verificherà nuovamente le condizioni economiche, patrimoniali e reddituali dei coniugi, già esaminate prima della pronuncia (di separazione o di divorzio) e valuterà, sulla base delle nuova informazioni o dei nuovi fatti intervenuti, l’opportunità di modificare, magari anche in peggio, gli obblighi di mantenimento a carico del coniuge.
 
Non influisce, in alcun caso, per la proposizione di tale domanda, il fatto che la separazione fosse stata consensuale o giudiziale.
 
Per tutti coloro che, infine, percepiscono un reddito non superiore a € 11.528,41, è possibile recarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio: il Consiglio stesso indicherà una lista di Avvocati iscritti e sarà possibile farsi assistere da un Avvocato senza pagare né il suo onorario né le spese legali. L’Avvocato verrà poi liquidato dallo Stato.
 

Avv. Alessandra Bocchi
www.studiolegalebocchi.it
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