Partner mette la residenza all'estero, è possibile procedere con il divorzio?

[Domanda di Sonia, 23/01/2016] Mio marito lascia casa coniugale, e cambia residenza all'estero. Poi va con un altra e nasce una bimba. Cosa posso fare?

Risposta: il nostro ordinamento giuridico prevede che, rispettate tutte le garanzie del coniuge convenuto ed effettuate tutte le notifiche di rito, il procedimento di separazione o di divorzio possano avvenire anche contro la volontà di quest’ultimo e/o in sua assenza.
 
In questi casi, chiaramente, non si potrà agire in Comune ma si dovrà adire il Tribunale ordinario, con l’assistenza di un Avvocato che presenterà ricorso per separazione giudizile o per cessazione degli effetti civili (o scioglimento del matrimonio) giudiziale.
 
In particolare:
 
  • Il Tribunale competente è quello  del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio
  • Se uno dei coniugi non volesse procedere e non si presentasse in Tribunale all’udienza fissata per la comparizione, verrà pronunciata la sentenza in contumacia del coniuge che non si è presentato in aula. Nulla, comunque, in Italia può avvenire all’insaputa di uno dei due ex coniugi, in quanto il ricorso, anche se presentato dall’Avvocato di uno solo, DEVE essere notificato alla controparte perché questa possa essere dichiarata contumace.
  • Se uno dei coniugi si trova all’estero o è sottoposto a misure detentive, è possibile comunque procedere. Nel caso in cui sia all’estero, si dovrà interessare il Consolato di riferimento e si procederà per procura. Nel caso in cui uno dei due coniugi si trovi in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta. 
 

Avv. Alessandra Bocchi
www.studiolegalebocchi.it
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