L'Assegno Divorzile

Che Cosa è l'Assegno Divorzile

Assegno divorzileL'assegno divorzile è l’assegno di mantenimento in caso di divorzio tra i coniugi. Il divorzio è l’istituto con cui si scioglie il vincolo matrimoniale e pertanto in questo caso, l’assegno ha natura diversa rispetto a quello assegnato in caso di separazione, in cui permane il rapporto coniugale.

L'assegno divorzile presenta una complessa natura in quanto si configura come assegno assistenziale, risarcitorio e compensativo e può essere concesso quando una di queste tre componenti sussista. Di norma l’assegno divorzile (che può essere mensile o liquidato in unica soluzione) è assegnato al coniuge che ha diritto di condurre lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Come Chiedere l’Assegno Divorzile

L’assegno divorzile viene liquidato quando la sentenza di divorzio passa in giudicato, ma può anche essere richiesto dopo.

Può essere chiesto anche successivamente, nel caso in cui ad esempio lo stile di vita o il tenore di vita di uno dei divorziati peggiori (oggettivo stato di bisogno).

Si può anche rinunciare all’assegno divorzile, ma si potrà sempre richiederlo nel caso di sopravvenuto oggettivo stato di bisogno.

Modalità Pagamento Assegno Mantenimento Divorzio

  • L’assegno può essere pagato in unica soluzione o mensilmente
  • In caso di morte dell’ex-coniuge divorziato che paga l’assegno mensilmente, il divorziato titolare dell’assegno potrà percepire una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita con l’assegno mensile e aver diritto anche alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.
  • L’assegno si estingue, e quindi non è più dovuto, se l’ex coniuge che lo percepisce si risposa.
  • L’assegno si estingue con la morte o il fallimento di chi è obbligato a versarlo.
  • Nel caso in cui l’obbligato non paghi l’assegno divorzile stabilito, è possibile procedere esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere quanto è dovuto.
  • Nel caso in cui l’obbligato non paghi l’assegno divorzile stabilito, può essere pignorato anche lo stipendio o la pensione, ma con il limite della quota di un mezzo (art. 8 legge n. 898/1970, mod. dall'art. 12 legge n. 74/1987).
  • A tutela del diritto all’assegno divorzile, riconosciuto con sentenza, si può richiedere idonea garanzia di natura reale (sequestro). Quando questa garanzia viene accordata, si può anche iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato.